Il Tribunale di Salerno con una recente sentenza ha confermato che in tema di contratti bancari, è condizione di procedibilità esperire un tentativo di mediazione.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice rilevava il mancato tentativo di mediazione e concedeva alle parti 15 giorni per iniziare la mediazione.
Poichè nessuna delle parti dava seguito all'ordine del Giudice (è bene tuttavia precisare che la parte interessata ad effettuare il tentativo era l'attore/opponente), il Tribunale dichiarava improcedibile la opposizione, confermava il decreto ingiuntivo della banca e condannava l'opponente alle spese di giudizio.
E' bene ricordare che l'art. 5 comma 1-bis del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1).