Dopo 5 anni (art. 2948 n. 4 cod. civ.).
La questione sottoposta al Giudice era ovviamente più complessa: il fornitore di energia aveva depositato in Tribunale il ricorso per decreto ingiuntivo poco prima della scadenza del termine quinquennale ma aveva notificato al (presunto) debitore il decreto ingiuntivo dopo il predetto termine.
Instaurato il contraddittorio, il fornitore deduceva che aveva interrotto la prescrizione con ben due solleciti (allegandoli pure agli atti) e che - in ogni caso – aveva incardinato il giudizio prima della scadenza dei 5 anni.
Il (presunto) debitore eccepiva invece di non aver mai ricevuto nulla ed insisteva nella prescrizione delle fatture.
Ebbene, il giudice motivava in sentenza che:
non era stata provata la ricezione dei solleciti (in pratica il fornitore aveva inviato le messe in mora per “posta semplice” e tale strumento postale non prova anche la ricezione della missiva);
la circostanza che il ricorso fosse stato depositato in Tribunale prima del termine del 5 anni era irrilevante, interrompendosi la prescrizione solo con la comunicazione al debitore di voler ancora ottenere il pagamento delle fatture (carattere recettizio dell’atto di interruzione della prescrizione).
Il Giudice quindi dichiarava prescritto il diritto del fornitore, condannandolo anche alle spese processuali.