Secondo una recente sentenza del Tribunale di Salerno (gennaio 2017), in materia di immissioni (il caso sottoposto al Giudice atteneva a fumi molesti che entravano all'interno di un'altra abitazione), quando le immissioni superino la normale tollerabilità, si verifica una situazione illecita che non consente alcun bilanciamento tra gli interessi. Infatti, le immissioni intollerabili comportano di per sé un danno alla salute, e non vi è dubbio che la salute venga prima di ogni altra cosa.
Insomma, quando la soglia della tollerabilità è superata, il giudice non può contemperare le opposte esigenze tra le parti in causa obbligando il proprietario a sopportare le immissioni.
Nessuna rilevanza ha avuto - per il Giudice salernitano - la circostanza che la canna fosse esistente dal 1982, atteso che - in caso di mutazione dei luoghi – è onere di colui che della canna fumaria si serve evitare immissioni moleste nella contigue abitazioni.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda del proprietario dell'appartamento che chiedeva la rimozione o l'innalzamento della canna fumaria, condannando altresì il convenuto alle spese di giudizio.